A seguito di ulteriori richieste di chiarimento, da parte dei cittadini, sulle modalità di rinnovo delle concessioni cimiteriali, il gruppo consiliare CIVITAS si è fatto loro portavoce e, nella giornata odierna, ha consegnato la seguente interpellanza presso gli uffici comunali:
OGGETTO: INTERPELLANZA – richiesta di specificazioni sulla determinazione di un termine per richiedere il rinnovo delle concessioni cimiteriali scadute.
Premesso che:
Risulta che durante lo scorso mese di novembre l’amministrazione comunale abbia inviato una lettera a numerosi titolari di concessioni cimiteriali scadute a fine 2010, che invitava a richiederne il rinnovo; in tale lettera non veniva indicato alcun termine entro il quale la richiesta di rinnovo avrebbe dovuto essere presentata;
Risulta altresì che, ad altre lettere inviate più recentemente, sia stata allegata una stringatissima “nota di cortesia” nella quale si indica che il rinnovo deve essere richiesto entro 12 mesi dal termine della scadenza della precedente concessione (31.12.2010) e cioè entro il 31.12.2011;
Non risulta peraltro che il termine di 12 mesi indicato in detta “nota di cortesia” sia stabilito nel vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, né all’art. 63, il cui comma 3 costituisce l’unica norma disciplinante il rinnovo delle concessioni, né in altro articolo (il termine di 12 mesi di cui al comma 3 dell’art. 68 concerne, infatti, la diversa fattispecie del subentro nella titolarità della concessione); né risulta che lo stesso termine sia stato stabilito con altro diverso provvedimento.
Ciò premesso, si interpellano Sindaco e Giunta per sapere:
- se intendano, malgrado quanto evidenziato nell’ultima parte della premessa, considerare effettiva-mente valido il termine del 31 dicembre 2011 indicato nella “nota di cortesia” sopra menzionata e, se sì, quali precisi effetti intendano debbano derivare dalla validità di tale termine;
- sempre in caso di risposta positiva alla prima parte del punto precedente, se intendano approvare quantomeno un atto di indirizzo volto a favorire l’accoglimento di eventuali richieste di proroga del termine suddetto motivate dalla necessità di ponderare adeguatamente una decisione di presentazione di istanza di rinnovo che, particolarmente nel caso di tombe con un buon numero di loculi, comporta un rilevante sforzo economico, spesso a carico di più soggetti (diversi familiari possibili fruitori della tomba) tra i quali deve quindi essere raggiunto un accordo, presumibilmente non sempre facile, o motivate dall’impossibilità di disporre, in tempi tanto stretti, della somma necessaria al pagamento anche della sola prima rata del canone di concessione;
- se intendano che il mancato rispetto del termine debba comportare l’assoluta impossibilità di accoglimento di una richiesta di rinnovo tardiva;
- quali siano i motivi che hanno indotto ad indicare, trascorsi oltre 11 mesi dall’avvenuta scadenza (31.12.2010) dell’originaria concessione, un termine ultimo così ravvicinato per la presentazione delle istanze di rinnovo, ed a fornire tale indicazione solo ad una parte limitata degli interessati, almeno al momento;
- se non ritengano che la determinazione di un termine trascorso il quale rimanga assolutamente preclusa ogni possibilità di ottenere il rinnovo della concessione, possa risultare controproducente per il Comune; si consideri infatti che, in caso di accoglimento di un’istanza tardiva di rinnovo, non essendo intervenuta una riassegnazione ad altro richiedente, tutto il periodo successivo alla precedente scadenza resterebbe coperto da canone di concessione, mentre, nel caso tale possibilità di accoglimento fosse preclusa, tutto il periodo intercorrente tra scadenza originaria e nuova riassegnazione ad altro richiedente non sarebbe coperto da canone.
credo sia opportuna una deroga dei termini di rinnovo di almeno 6 mesi